Articolo 18 - Convenzione della Legge 5 novembre 1990, n. 329
Articolo 17Articolo 19
Versione
16 novembre 1990
Articolo 18
Pensioni
(1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 19 della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualita' pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato.
(2) Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Entrata in vigore il 16 novembre 1990
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