Articolo 29 - Convenzione della Legge 5 novembre 1990, n. 329
Articolo 28Articolo 30
Versione
16 novembre 1990
ARTICOLO 29
Rimborsi
(1) L'imposta riscossa in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte e' rimborsata su domanda del, o per conto del, contribuente o dello Stato del quale egli e' residente se tale residente ha diritto ad un rimborso di tale imposta in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.
(2) La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini
stabiliti dalla legislazione dello Stato
contraente nel quale l'imposta e' stata prelevata e deve essere corredata di un attestato dello Stato contraente - del quale il contribuente e' residente - certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso.
(3) Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformememente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 16 novembre 1990
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