Articolo 14 - Convenzione della Legge 5 novembre 1990, n. 329
Articolo 13Articolo 15
Versione
16 novembre 1990
Articolo 14
Professioni indipendenti
(1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa. (2) L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Entrata in vigore il 16 novembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente