2. Il comitato, sulla base del presente regolamento, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosita' per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il comitato delibera a maggioranza secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformita' delle stesse a quanto previsto dall' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal presente regolamento, accertando altresi' che PMI e consorzi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo.
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' riportato nelle note alle premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".