Articolo 13 del Decreto 31 maggio 1999, n. 248
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14 agosto 1999
Art. 13. C o m i t a t o 1. Il distinto organo di cui all' articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' costituito dal comitato di cui al presente articolo, al quale e' affidata l'amministrazione del Fondo.
2. Il comitato, sulla base del presente regolamento, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosita' per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il comitato delibera a maggioranza secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformita' delle stesse a quanto previsto dall' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal presente regolamento, accertando altresi' che PMI e consorzi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo.
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' riportato nelle note alle premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Entrata in vigore il 14 agosto 1999
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