Articolo 2 del Decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62
Articolo 1Articolo 3
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11 aprile 1984
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10 giugno 1984
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24 agosto 1999
Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270))
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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