Articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147
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Versione
26 giugno 2003
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Versione
4 agosto 2004
Art. 15. Difesa d'ufficio e procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni 1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175 , sono prorogate al 30 giugno 2004. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 24 giugno 2004, n. 158 , convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 188 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni previste dall' articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 , sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005"
Entrata in vigore il 4 agosto 2004
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