Articolo 11 - Protocollo della Legge 3 ottobre 2014, n. 152
Articolo 10Articolo 12
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26 ottobre 2014
Articolo 11

Procedura d'inchiesta

Ogni Stato Parte del presente Protocollo puo' dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato ai fini del presente articolo.
Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche, da parte di uno Stato Parte, dei diritti economici, sociali e culturali enunciati nel Patto, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.
Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonche' su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato puo' incaricare uno o piu' dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove cio' sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta puo' includere una visita nel territorio di quello Stato.
L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.
Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.
Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
Al termine della procedura d'inchiesta avviata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato puo' decidere, dopo aver consultato lo Stato Parte interessato, di includere un resoconto succinto dei risultati della procedura nel rapporto annuale previsto dall'articolo 15 del presente Protocollo.
Ogni Stato Parte che abbia fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo puo', in ogni momento, ritirare la dichiarazione stessa mediante notifica indirizzata al Segretario Generale.

Entrata in vigore il 26 ottobre 2014
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