Art. 3. 1. Il termine del 30 giugno 1986, indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 , concernente l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' prorogato al 30 settembre 1986.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche mediante delega, alle attivita' necessarie per il completamento delle iniziative approvate. ((3)) 3. Per le attivita' di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei Ministri conserva i poteri di cui all' articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 .
4. Limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 2 restano in vigore le ordinanze emanate dai Ministri designati e continuano ad avere efficacia i provvedimenti posti in essere dagli stessi Ministri.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 novembre 1987, n.474 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1 lettera c) che e' prorogato "inderogabilmente al 30 giugno 1988 il termine indicato nell' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 , concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni".
2. A decorrere dal 1 ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche mediante delega, alle attivita' necessarie per il completamento delle iniziative approvate. ((3)) 3. Per le attivita' di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei Ministri conserva i poteri di cui all' articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 .
4. Limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 2 restano in vigore le ordinanze emanate dai Ministri designati e continuano ad avere efficacia i provvedimenti posti in essere dagli stessi Ministri.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 novembre 1987, n.474 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1 lettera c) che e' prorogato "inderogabilmente al 30 giugno 1988 il termine indicato nell' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 , concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni".