Art. 4. 1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi di cui all' articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attivita' nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.
2. E' consentita, ((per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto)) , la riconversione industriale a condizione che siano mantenuti od ampliati i livelli occupazionali preesistenti nei dodici mesi antecedenti al 23 novembre 1980.
(( 2-bis. All' articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni" ))
2. E' consentita, ((per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto)) , la riconversione industriale a condizione che siano mantenuti od ampliati i livelli occupazionali preesistenti nei dodici mesi antecedenti al 23 novembre 1980.
(( 2-bis. All' articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni" ))