Articolo 4 del Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309
Articolo 3 bisArticolo 5
Versione
30 giugno 1986
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Versione
14 agosto 1986
Art. 4. 1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi di cui all' articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attivita' nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.
2. E' consentita, ((per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto)) , la riconversione industriale a condizione che siano mantenuti od ampliati i livelli occupazionali preesistenti nei dodici mesi antecedenti al 23 novembre 1980.
(( 2-bis. All' articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni" ))
Entrata in vigore il 14 agosto 1986
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