Articolo 9 del Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444
Articolo 8Articolo 10
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29 ottobre 1995
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Versione
28 dicembre 1995
Art. 9. Bilanci di previsione 1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e' deliberato ((entro il 31 gennaio 1996)) secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 .
Conseguentemente:
a) le spettanze di contributi erariali agli enti locali per il triennio 1996-1998, di cui agli articoli 36 , 37 , 39 e 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 , sono comunicate agli enti locali attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di novembre 1995;
b) gli stanziamenti del bilancio ((...)) per il triennio 1996-1998, allegato al bilancio annuale 1996, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995 ;
c) le disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 77 del 1995 si applicano dal ((1 febbraio 1996)) ;
d) entro il termine di sette giorni successivi alla deliberazione del bilancio 1996 la giunta provvede ad individuare per ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 27 e comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ((nel caso in cui la deliberazione non sia adottata, la competenza ad assumere gli atti di gestione riguardo all'entrata ed alla spesa rimane attribuita alla giunta dell'ente locale)) .
2. ((Il termine)) previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996 ((e' differito al 31 gennaio 1996; e' altresi' differito al 31 gennaio 1996 il termine di cui al comma 2)) dell' articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1995
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