Art. 11.
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali si applicano ai convitti istituiti presso gli istituti professionali, le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
La spesa relativa all'attuazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali si applicano ai convitti istituiti presso gli istituti professionali, le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
La spesa relativa all'attuazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.