Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1972, n. 1270
Articolo 10
Versione
14 ottobre 1973
Art. 11.
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali si applicano ai convitti istituiti presso gli istituti professionali, le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
La spesa relativa all'attuazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Entrata in vigore il 14 ottobre 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente