Art. 17. Sanzioni 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 1, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque violi gli obblighi di collaborazione di cui all'articolo 12 e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga agli obblighi di protezione delle prove di cui all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 6.000 euro.
4. Le violazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono accertate dall'organismo investigativo e le sanzioni irrogate dallo stesso organismo in conformita' a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda nelle note alle premesse.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque violi gli obblighi di collaborazione di cui all'articolo 12 e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga agli obblighi di protezione delle prove di cui all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 6.000 euro.
4. Le violazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono accertate dall'organismo investigativo e le sanzioni irrogate dallo stesso organismo in conformita' a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda nelle note alle premesse.