Articolo 16 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165
Articolo 15Articolo 17
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21 ottobre 2011
Art. 16. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2011
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