Art. 9. Tutela della riservatezza 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6 e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 :
a) e' vietato divulgare, per finalita' diverse, atti e documenti relativi all'inchiesta, quali:
1) le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni e annotazioni raccolte o ricevute dall'organismo investigativo;
2) i documenti da cui risulti l'identita' delle persone che hanno testimoniato nell'ambito dell'inchiesta;
3) i dati sensibili che riguardano persone coinvolte nel sinistro o incidente marittimo;
b) nel corso dell'attivita' d'inchiesta e fino alla conclusione della stessa, i relativi atti e documenti, nonche' il contenuto delle relazioni non in versione definitiva, sono sottratti al diritto di accesso di cui all' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e su di essi deve essere osservato il segreto d'ufficio.
2. Le deposizioni testimoniali relative al sinistro o incidente marittimo, assunte dagli investigatori dell'organismo investigativo nel quadro delle indagini, non possono essere utilizzate per scopi diversi dalle inchieste di sicurezza e, in ogni caso, il loro trattamento deve avvenire secondo modalita' che escludano l'identificazione degli autori al fine di assicurare la riservatezza.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in casi eccezionali, con provvedimento motivato, puo' derogare in tutto o in parte dai vincoli di riservatezza stabiliti nel comma 1, qualora la divulgazione si renda necessaria per l'attuazione di un interesse pubblico dello Stato ritenuto prevalente rispetto alle finalita' proprie del decreto.
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, cosi' recita:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».
a) e' vietato divulgare, per finalita' diverse, atti e documenti relativi all'inchiesta, quali:
1) le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni e annotazioni raccolte o ricevute dall'organismo investigativo;
2) i documenti da cui risulti l'identita' delle persone che hanno testimoniato nell'ambito dell'inchiesta;
3) i dati sensibili che riguardano persone coinvolte nel sinistro o incidente marittimo;
b) nel corso dell'attivita' d'inchiesta e fino alla conclusione della stessa, i relativi atti e documenti, nonche' il contenuto delle relazioni non in versione definitiva, sono sottratti al diritto di accesso di cui all' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e su di essi deve essere osservato il segreto d'ufficio.
2. Le deposizioni testimoniali relative al sinistro o incidente marittimo, assunte dagli investigatori dell'organismo investigativo nel quadro delle indagini, non possono essere utilizzate per scopi diversi dalle inchieste di sicurezza e, in ogni caso, il loro trattamento deve avvenire secondo modalita' che escludano l'identificazione degli autori al fine di assicurare la riservatezza.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in casi eccezionali, con provvedimento motivato, puo' derogare in tutto o in parte dai vincoli di riservatezza stabiliti nel comma 1, qualora la divulgazione si renda necessaria per l'attuazione di un interesse pubblico dello Stato ritenuto prevalente rispetto alle finalita' proprie del decreto.
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, cosi' recita:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».