Articolo 2 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165
Articolo 1Articolo 3
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21 ottobre 2011
Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque si trovino ovvero si verificano nel mare territoriale o nelle acque marittime interne dello Stato, quali definite nell'UNCLOS ovvero incidono su altri interessi rilevanti dello Stato.
2. Il presente decreto non si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che interessano soltanto:
a) navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) navi senza mezzi di propulsione meccanica;
c) navi in legno di costruzione primitiva;
d) navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino piu' di 12 passeggeri a fini commerciali;
e) navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne;
f) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri;
g) unita' fisse di perforazione.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2011
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