Art. 4. Organismo investigativo 1. La commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi di cui all'articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima, viene posta alle dirette dipendenze del Ministro ed assume il ruolo e la denominazione di organismo investigativo ai sensi e per gli effetti del presente decreto. L'Organismo investigativo sui sinistri marittimi, dotato di indipendenza sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possono entrare in conflitto con il compito affidatogli opera, quale organo di investigazione tecnica di sicurezza per l'accertamento e la verifica delle cause e delle circostanze relative ai sinistri ed incidenti marittimi di cui all'articolo 2, comma 1. L'Organismo svolge, altresi', funzioni di osservatorio per la raccolta e analisi dei dati relativi alla sicurezza marittima, nonche' un'attivita' di studio e ricerca per lo sviluppo delle tecniche investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini al fine di delineare nuove proposte di previsioni tecniche rivolte ad accrescere e migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , a stabilire la struttura organizzativa e la composizione dell'Organismo investigativo, utilizzando unita' di personale gia' in servizio e strutture gia' esistenti nell'ambito del Ministero, fermo restando il numero massimo degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. L'Organismo investigativo e' costituito da personale in possesso di conoscenze operative e di esperienza pratica nelle materie attinenti i compiti investigativi. Il personale preposto alle funzioni ispettive non puo' avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale, o di consulenza, con imprese o soggetti pubblici o privati che operano nel settore della navigazione.
4. L'Organismo investigativo puo' avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate, sulla base di apposite convenzioni. L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti, sia sul piano tecnico che sul piano della disciplina, in materia di sicurezza della navigazione marittima, adeguatamente qualificati e competenti nel settore dei sinistri ed incidenti marittimi, indipendenti dalle industrie navali e dalle imprese armatoriali, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di sinistri marittimi, possano essere individuati per svolgere il ruolo di consulente.
5. Nella conduzione delle inchieste l'Organismo investigativo procede in conformita' alle norme ed ai principi stabiliti nel Codice IMO per le inchieste sui sinistri e gli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849 dell'assemblea IMO, in data 27 novembre 1997.
Nell'ambito delle attivita' investigative di competenza, si conforma alle procedure comuni di indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi sviluppate ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002. La predetta procedura puo' essere derogata in casi specifici ove risulti necessario, sulla base di valutazioni di ordine tecnico e dell'esperienza maturata, e sia richiesto per raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta.
6. L'Organismo investigativo, agisce senza ritardo non appena ha notizia del sinistro.
7. L'Organismo investigativo e' responsabile della tenuta e del costante aggiornamento della banca dati europea sui sinistri marittimi ove vanno inserite, per ogni sinistro o incidente marittimo ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto, le informazioni di cui all'allegato II nonche' della banca dati sui sinistri ed incidenti marittimi inserita nel sistema globale integrato di informazione dell'IMO (Global Integrated Shipping Information System - GISIS).
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 446-bis del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O., cosi' recita:
«Art. 466-bis (Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi). - 1. E' istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, con il compito di monitorare i sinistri, la fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalita', la composizione della commissione centrale e' integrata da un esperto dotato di specifica professionalita' e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente.
2. All'attivita' della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti di altri Stati membri dell'Unione europea che siano sostanzialmente interessati alle indagini.
3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi e' nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed e' composta come segue:
a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) due dirigenti del Dipartimento della navigazione marittima ed interna, membri;
d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente;
e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto; segretario.
4. Con le stesse modalita' sono nominati i supplenti della medesima commissione.
5. La Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi:
a) riceve dalla Direzione marittima competente le notizie di sinistri marittimi, ed e' costantemente informata dalla stessa in merito all'attivita' di indagine in corso;
b) riceve e, se del caso, valuta le istanze di partecipazione e collaborazione alle indagini degli Stati interessati ed effettua con tempestivita' le necessarie consultazioni con gli stessi per il raggiungimento di un accordo operativo;
c) riceve e valuta il rapporto finale della commissione di inchiesta formale e lo trasmette agli Stati interessati, assegnando un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni;
d) nei trenta giorni successivi allo scadere del termine di cui alla lettera c):
1. qualora vengano formulate dagli Stati interessati osservazioni in merito al rapporto, modifica il rapporto stesso in modo da includere la sostanza dei commenti ovvero vi allega le osservazioni formulate;
2. diversamente provvede direttamente ai sensi della lettera e);
e) invia il rapporto definitivo all'IMO, all'ILO ed alla Commissione europea;
f) qualora in relazione a sinistri per i quali si e' gia' conclusa un'indagine, siano state presentate nuove prove che possono alterare la definizione delle circostanze per le quali il sinistro si era verificato, e conseguentemente le conclusioni, ne valuta la rilevanza e, se del caso, dispone la riapertura delle indagini, comunicandolo agli Stati interessati;
g) cura i rapporti con l'IMO e l'ILO anche ai fini della collaborazione e partecipazione dello Stati italiano alle indagini sui sinistri marittimi;
h) trasmette tempestivamente il rapporto finale al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro dell'ambiente;
i) assicura la partecipazione e la collaborazione dell'Italia, laddove interessata, alle indagini effettuate da altro Stato.
6. All'organizzazione ed al funzionamento della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, che si avvale di una segreteria permanente, si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero del trasporti e della navigazione. All'applicazione del presente comma, nonche' del comma 3, lettera d) e del successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi procede a un'analisi completa delle circostanze delle cause del sinistro; a tal fine ha accesso alle informazioni sulla sicurezza della nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato di bandiera, dagli armatori, dalle societa' di classifica, e tiene conto di ogni raccomandazione e di ogni strumento legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in particolare quelli relativi al fattore umano e di ogni strumento o raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni internazionali. La commissione centrale si avvale inoltre di tutti i dati registrati inerenti al sinistro, inclusi quelli del registratore di rotta della o delle navi coinvolte.
8. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi conclude i lavori entro un anno dalla data del loro avvio.
9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze che hanno determinato il sinistro, qualora non sia stato possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene anche le osservazioni dei rappresentanti degli altri Stati interessati oltreche' le segnalazioni e le raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela e dell'ambiente marino.
10. Alla commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del presente regolamento.».
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il Regolamento (CE) n. 1406/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima), e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , a stabilire la struttura organizzativa e la composizione dell'Organismo investigativo, utilizzando unita' di personale gia' in servizio e strutture gia' esistenti nell'ambito del Ministero, fermo restando il numero massimo degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. L'Organismo investigativo e' costituito da personale in possesso di conoscenze operative e di esperienza pratica nelle materie attinenti i compiti investigativi. Il personale preposto alle funzioni ispettive non puo' avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale, o di consulenza, con imprese o soggetti pubblici o privati che operano nel settore della navigazione.
4. L'Organismo investigativo puo' avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate, sulla base di apposite convenzioni. L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti, sia sul piano tecnico che sul piano della disciplina, in materia di sicurezza della navigazione marittima, adeguatamente qualificati e competenti nel settore dei sinistri ed incidenti marittimi, indipendenti dalle industrie navali e dalle imprese armatoriali, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di sinistri marittimi, possano essere individuati per svolgere il ruolo di consulente.
5. Nella conduzione delle inchieste l'Organismo investigativo procede in conformita' alle norme ed ai principi stabiliti nel Codice IMO per le inchieste sui sinistri e gli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849 dell'assemblea IMO, in data 27 novembre 1997.
Nell'ambito delle attivita' investigative di competenza, si conforma alle procedure comuni di indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi sviluppate ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002. La predetta procedura puo' essere derogata in casi specifici ove risulti necessario, sulla base di valutazioni di ordine tecnico e dell'esperienza maturata, e sia richiesto per raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta.
6. L'Organismo investigativo, agisce senza ritardo non appena ha notizia del sinistro.
7. L'Organismo investigativo e' responsabile della tenuta e del costante aggiornamento della banca dati europea sui sinistri marittimi ove vanno inserite, per ogni sinistro o incidente marittimo ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto, le informazioni di cui all'allegato II nonche' della banca dati sui sinistri ed incidenti marittimi inserita nel sistema globale integrato di informazione dell'IMO (Global Integrated Shipping Information System - GISIS).
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 446-bis del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O., cosi' recita:
«Art. 466-bis (Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi). - 1. E' istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, con il compito di monitorare i sinistri, la fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalita', la composizione della commissione centrale e' integrata da un esperto dotato di specifica professionalita' e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente.
2. All'attivita' della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti di altri Stati membri dell'Unione europea che siano sostanzialmente interessati alle indagini.
3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi e' nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed e' composta come segue:
a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) due dirigenti del Dipartimento della navigazione marittima ed interna, membri;
d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente;
e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto; segretario.
4. Con le stesse modalita' sono nominati i supplenti della medesima commissione.
5. La Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi:
a) riceve dalla Direzione marittima competente le notizie di sinistri marittimi, ed e' costantemente informata dalla stessa in merito all'attivita' di indagine in corso;
b) riceve e, se del caso, valuta le istanze di partecipazione e collaborazione alle indagini degli Stati interessati ed effettua con tempestivita' le necessarie consultazioni con gli stessi per il raggiungimento di un accordo operativo;
c) riceve e valuta il rapporto finale della commissione di inchiesta formale e lo trasmette agli Stati interessati, assegnando un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni;
d) nei trenta giorni successivi allo scadere del termine di cui alla lettera c):
1. qualora vengano formulate dagli Stati interessati osservazioni in merito al rapporto, modifica il rapporto stesso in modo da includere la sostanza dei commenti ovvero vi allega le osservazioni formulate;
2. diversamente provvede direttamente ai sensi della lettera e);
e) invia il rapporto definitivo all'IMO, all'ILO ed alla Commissione europea;
f) qualora in relazione a sinistri per i quali si e' gia' conclusa un'indagine, siano state presentate nuove prove che possono alterare la definizione delle circostanze per le quali il sinistro si era verificato, e conseguentemente le conclusioni, ne valuta la rilevanza e, se del caso, dispone la riapertura delle indagini, comunicandolo agli Stati interessati;
g) cura i rapporti con l'IMO e l'ILO anche ai fini della collaborazione e partecipazione dello Stati italiano alle indagini sui sinistri marittimi;
h) trasmette tempestivamente il rapporto finale al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro dell'ambiente;
i) assicura la partecipazione e la collaborazione dell'Italia, laddove interessata, alle indagini effettuate da altro Stato.
6. All'organizzazione ed al funzionamento della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, che si avvale di una segreteria permanente, si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero del trasporti e della navigazione. All'applicazione del presente comma, nonche' del comma 3, lettera d) e del successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi procede a un'analisi completa delle circostanze delle cause del sinistro; a tal fine ha accesso alle informazioni sulla sicurezza della nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato di bandiera, dagli armatori, dalle societa' di classifica, e tiene conto di ogni raccomandazione e di ogni strumento legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in particolare quelli relativi al fattore umano e di ogni strumento o raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni internazionali. La commissione centrale si avvale inoltre di tutti i dati registrati inerenti al sinistro, inclusi quelli del registratore di rotta della o delle navi coinvolte.
8. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi conclude i lavori entro un anno dalla data del loro avvio.
9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze che hanno determinato il sinistro, qualora non sia stato possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene anche le osservazioni dei rappresentanti degli altri Stati interessati oltreche' le segnalazioni e le raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela e dell'ambiente marino.
10. Alla commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del presente regolamento.».
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il Regolamento (CE) n. 1406/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima), e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.