Art. 18. Norme finali e transitorie 1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, la commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi di cui all'articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e successive modificazioni, opera con la composizione individuata dall'articolo 466-bis, comma 3, del regolamento per la navigazione marittima.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e' abrogato il comma 3 dell'articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere modificati ovvero integrati gli allegati, le definizioni e i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti dell'IMO contenuti nel presente decreto per adeguarli ai nuovi provvedimenti dell'Unione europea o dell'IMO, di natura tecnica, che siano nel frattempo entrati in vigore e che siano stati integrati dalla Commissione europea nella direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 .
4. L' articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , e' abrogato.
5. All'articolo 466-bis, il comma 2 ed i commi da 4 a 10, del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e successive modificazioni, sono abrogati.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 466-bis del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , si veda nelle note all'art. 4.
- Per i riferimenti alla direttiva 2009/18/CE , si veda nelle note alle premesse.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e' abrogato il comma 3 dell'articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere modificati ovvero integrati gli allegati, le definizioni e i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti dell'IMO contenuti nel presente decreto per adeguarli ai nuovi provvedimenti dell'Unione europea o dell'IMO, di natura tecnica, che siano nel frattempo entrati in vigore e che siano stati integrati dalla Commissione europea nella direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 .
4. L' articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , e' abrogato.
5. All'articolo 466-bis, il comma 2 ed i commi da 4 a 10, del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e successive modificazioni, sono abrogati.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 466-bis del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , si veda nelle note all'art. 4.
- Per i riferimenti alla direttiva 2009/18/CE , si veda nelle note alle premesse.