Art. 60. Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione
di cui al comma 6, lettera A), dell'art. 57
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a secondo della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici.
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi.
C) Personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale della riabilitazione e personale di prevenzione e vigilanza igienica di cui alle tabelle H-I-L-M-N dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 , riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento.
D) Restante personale.
2. Le competenze attribuite al personale della categoria B) (personale laureato non medico) sono suddivise come segue:
a) all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;
b) al fondo comune il 55%.
3. Il fondo comune e' suddiviso in quote orarie. L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo comune la cui quota parte, non inferiore al 25%, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attivita' connesse alla operativita' complessiva delle strutture sanitarie. Per le restanti quote di fondo comune gli accordi decentrati stabiliscono modalita' di utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del personale per il perseguimento degli obiettivi locali e la realizzazione dei piani di lavoro programmati.
4. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolate sulla base di accordi locali.
5. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.
6. La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.
7. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite al fondo comune stesso.
8. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate, all'interno dell'istituto di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 57, per obiettivi di produttivita' individuati in sede di accordi quadro regionali.
9. Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto previsto nell'articolo 57, commi 1, 2 e 3, che il fondo di incentivazione di cui al comma 3 sia gestito in via sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della produttivita' per obiettivi.
Nota agli articoli 39, 60, 107 e 126:
- Per la tabella 1 vedasi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980.
di cui al comma 6, lettera A), dell'art. 57
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a secondo della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici.
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi.
C) Personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale della riabilitazione e personale di prevenzione e vigilanza igienica di cui alle tabelle H-I-L-M-N dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 , riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento.
D) Restante personale.
2. Le competenze attribuite al personale della categoria B) (personale laureato non medico) sono suddivise come segue:
a) all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;
b) al fondo comune il 55%.
3. Il fondo comune e' suddiviso in quote orarie. L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo comune la cui quota parte, non inferiore al 25%, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attivita' connesse alla operativita' complessiva delle strutture sanitarie. Per le restanti quote di fondo comune gli accordi decentrati stabiliscono modalita' di utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del personale per il perseguimento degli obiettivi locali e la realizzazione dei piani di lavoro programmati.
4. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolate sulla base di accordi locali.
5. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.
6. La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.
7. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite al fondo comune stesso.
8. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate, all'interno dell'istituto di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 57, per obiettivi di produttivita' individuati in sede di accordi quadro regionali.
9. Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto previsto nell'articolo 57, commi 1, 2 e 3, che il fondo di incentivazione di cui al comma 3 sia gestito in via sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della produttivita' per obiettivi.
Nota agli articoli 39, 60, 107 e 126:
- Per la tabella 1 vedasi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980.