Art. 68. Disposizioni particolari 1. Nell' articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' aggiunto il seguente periodo:
Nei confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 , deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario.
2. Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' sostituito dal seguente:
"4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto.
3. Il comma 3 del' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente.
Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente."
4. L' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' cosi' integrato:
a) dopo la lettera e) del comma 3 e' inserita la seguente:
"f) il comando finalizzato previsto dall' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ";
b) al termine del comma 10 e' inserito il seguente periodo:"La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica";
c) al comma 15, dopo le parole "correzione degli elaborati" sono aggiunte le seguenti "nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici";
d) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
"16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione".
5. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , sono inseriti i seguenti:
"La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo, ne' a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente secondo comma".
6. Agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e di programmazione, nonche' agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianita' nella posizione funzionale medesima e' attribuito, a decorrere dal 1 dicembre 1990, il livello retributivo VIII-bis previsto dall' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 , pari a L. 17.571.000 annue lorde.
7. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione - operatori professionali di I categoria previsto dall' articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , a decorrere dal 1 dicembre 1990 e' inquadrato nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore corrispondente al VII livello retributivo.
8. Il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente al I livello retributivo - addetto alle pulizie - in servizio alla data 1 dicembre 1990 al compimento di tre anni di anzianita' nella posizione funzionale e' inquadrato nel II livello retributivo.
9. Nel comma 13 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , la parola "farmacisti"e' abrogata. Note all' art. 68 :
- Gli art. 18 - 26 - 31 - 33 - 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , cosi recitano:
Art. 18 (Servizio di pronta disponibilita'). - 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. Il comitato di gestione della unita' sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' oper- ative con attivita' continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze personali.
4. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.
7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10'.
9. L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
10. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di 6 pronte disponibilita' nel mese.
12. E' vietata la pronta disponibilita' alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attivita' nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere;
c) ruolo tecnico:
agente tecnico;
ausiliario socio-sanitario;
ausiliario socio-sanitario specializzato;
assistente sociale;
analista centro elaborazione dati, statistici,
sociologi;
d) ruolo sanitario:
capo sala;
terapista della riabilitazione;
psicologi.
13. Alle seguenti figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di funzionalita' della struttura:
farmacisti;
operatori tecnici;
operatori tecnici coordinatori;
infermieri generici;
dirigenti di servizi infermieristici.
14. Alle altre figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.
15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilita' debbono diminuire complessivamente del 15' in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.
16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26 (Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata). - 1. L'aggiornamento professionale e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio e' svolto in orario di lavoro e comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisione ed informatiche;
e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata.
4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verra' istituita apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle disci- pline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.761/1979 .
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti,scelti fra il personale dipendente e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti,di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed,in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione.
11. La partecipazione all'attivita' didattica del personale si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
12. Le attivita' sub b) e c) sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere privilegiata la competenza specifica.
14. All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'.
15. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio, e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50' per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio.
Art. 31 (Permessi, ritardi e recuperi). - 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
4. Lo stesso criterio dovra' essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.
5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.
Art. 33 (Mensa). - 1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalita' sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile.
4. Il dipendente e' tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di L. 1.500 per la durata del presente decreto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Art. 34 (Attivita' sociali, culturali, ricreative). - 1.
Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unita' sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell' art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 per dipendente, fatte salve le situazioni esistenti di miglior favore.
- La legge 27 dicembre 1985, n. 816 recante disposizioni su Aspettative permessi ed indennita' degli amministratori locali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1986 n. 7. L'articolo 2 cosij recita:
Art. 2 (Collocamenti in aspettativa). - Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.
Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale e' altresij rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua, da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.
- L' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , cosij recita:
Art. 45 (Attivita' didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico). - Il personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale puo', a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempreche' compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.
Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati all'attuazione di programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.
Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date al comitato di gestione. Lo stesso comitato puo' richiedere periodiche relazioni sull'attivita' svolta dagli incaricati.
Per finalita' di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma puo' chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso.
Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale competente.
Per il periodo di comando, che non puo' comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianita' di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego.
Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato e' corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
- Gli articoli 10 , 11 e 57 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 , prevedono:
Art. 10 (Congedo straordinario). - Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi:
per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessita' di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi, superato il quale il dipendente e' posto in aspettativa;
per matrimonio, limitatamente a giorni 15;
per gravidanza e puerperio, si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri;
per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse ivi compreso il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e dalla sede di esame;
qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita' limitatamente ad un periodo di 30 giorni. Per le cure termali resta ferma la disciplina di cui all' art. 9 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176 ;
per i periodi contumaciali previsti per le malattie
infettive;
per infermita' temporaneamente invalidante;
per partecipazione a congressi;
per corsi di aggiornamento e di specializzazione;
per lutti o altri gravi motivi.
L'amministrazione, comunque, oltre i casi previsti da particolari disposizioni di legge, previo accertamento della fondatezza della richiesta, puo' autorizzare congedi straordinari non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata massima di 2 mesi.
Il personale, che, a qualunque titolo, ha fruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario.
Il congedo straordinario e' considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti.
Il trattamento economico spettante al dipendente nei periodi di congedo straordinario e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 11 (Recupero di giornate per attivita' lavorative prestate in giornate festive). - Il riposo settimanale co- incide, di regola, con la giornata domenicale. A tal fine il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente,indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro,e' fissato in numero di 52 all'anno,meno le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dal congedo ordinario.
Ove non possa essere fruito nella relativa giornata demenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di regola entro la settimana successiva,in giorno concordato fra l'interessato e il responsabile del servizio,avuto riguardo alle esigenze del servizio.
Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere monetizzato.
Art. 57 (Norme particolari di primo inquadramento). - Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione, operatori professionali di prima categoria (terapisti, massaggiatori non vedenti, ortottisti, logopedisti), in servizio alla data di stipula del presente accordo, e' inquadrato nel 6 livello retributivo.
Il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo sara' inquadrato all'8 livello sino al compimento del 3 anno di servizio e successivamente sara' inquadrato al 9 livello retributivo.
- La circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987 nel commento all' art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , cosij prevede:
Art. 122 (Norma finale di rinvio). - La norma richiede, in sede interpretativa, una chiara indicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 348/1983 che sono da ritenere tuttora vigenti in quanto compatibili.
Un attento esame consente di affermare che ricorrono le suddette condizioni per le seguenti norme:
a) l'art. 8, secondo, terzo e quarto comma (assenze per malattia) il quale va, peraltro, opportunamente coordinato con gli artt. 28 e 29 del D.P.R. 270/1987 , al cui commento si rinvia;
b) gli articoli 9 , 10 e 11 del D.P.R. n. 348/1983 , regolanti, rispettivamente, il congedo ordinario, straordinario ed il recupero di giornate per attivita' lavorative prestate in giornate festive in attesa dell'emanazione dell'accordo intercompartimentale.
In particolare per quanto concerne i rapporti tra congedo ordinario ed aspettative per malattia si richiama il parere n. 223 del 17 novembre 1986 espresso dal Consiglio di Stato, gia' inviato con apposita circolare.
Per la concessione di congedi straordinari per la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione, l'Ente dovra' tenere conto dell'attinenza o affinita' delle materie oggetto dei medesimi con la attivita' svolta o la disciplina conseguita dall'interessato. Si fa, peraltro, rinvio a quanto esplicitato nel commento all'art. 26.
I dipendenti sorteggiati per prendere parte quali componenti di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici del Servizio Sanitario Nazionale non debbono essere considerati ne' in congedo ordinario ne' in congedo straordinario, concretandosi, nella fattispecie, l'ipotesi di assenza per motivi di servizio, ai sensi dell'11 comma art. 9 legge 207/85 .
Pertanto i dipendenti interessati, assenti per i suddetti motivi, devono intendersi in servizio a tutti gli effetti.
Al proposito si segnala che, laddove le disposizioni regionali abbiano regolato la materia dei compensi e del rimborso spese di viaggio e trasferta (se ed in quanto dovute), da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici in attesa del decreto di cui all'art. 6 del DM 30 gennaio 1982, tale compenso deve essere omnicomprensivo e non puo' pertanto, farsi luogo al pagamento di ore di lavoro straordinario ancorche' l'attivita' sia svolta oltre il normale orario di servizio. In mancanza di normativa si applica, invece, il disposto del 7 comma dell' art. 17 del D.P.R. 270/87 , fermo rimanendo il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.
Per quanto concerne i riposi compensati eventualmente spettanti per prestazioni rese in sede di commissione di esame nei giorni festivi, poiche' l'attivita' di componente delle commissioni giudicatrici di pubblico concorso e' da considerarsi attivita' di servizio a tutti gli effetti, si ritiene che, nel caso di specie, trovino applicazione l' art. 33 del D.P.R. 761/1979 integrato dall' art. 11 del D.P.R. 348/1983 , fermo rimanendo quanto affermato a proposito del lavoro straordinario.
c) gli articoli 23 e 46 del D.P.R. 348 riguardanti la figura dell'assistente in formazione non riproposta dal D.P.R. n. 270/1986 devono intendersi abrogati;
d) art. 54. - Non si ritiene, invece, piu' applicabile l'art. 54 del D.P.R. 348 citato, in quanto, essendo considerato norma di primo inquadramento nei confronti del personale in servizio dal 1 gennaio 1983, ha esaurito la propria efficacia;
e) art. 56. - A differenza di quanto previsto nell'art. 95 dell'area medica, nulla e' stabilito per il restante personale gia' in servizio nel caso di passaggio di livello. Si ritiene, pertanto, che tale fattispecie, per il comparto, sia, comunque, regolata dall' art. 56 del D.P.R.
n. 348/1983 , del quale si richiamano le modalita' applica- tive.
Si ritiene, altresij, che il 2 comma del citato art. 56 trovi applicazione anche nel caso di vincita di avviso pubblico sia per l'assimilabilita' della selezione ad una procedura, comunque, di tipo concorsuale, sia perche' il D.P.R. 270/87 trova applicazione anche nei confronti del personale non di ruolo. Tale considerazione vale anche per l' art. 95 D.P.R. n. 270/1986 .
- L'art. 49. del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 , cosij recita:
Art. 49 - 1. Il testo dell'art. 44 e' il seguente:
Istituzione 8 bis - 1. E' istituito un livello retributivo 8 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale.
Nei confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 , deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario.
2. Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' sostituito dal seguente:
"4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto.
3. Il comma 3 del' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente.
Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente."
4. L' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' cosi' integrato:
a) dopo la lettera e) del comma 3 e' inserita la seguente:
"f) il comando finalizzato previsto dall' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ";
b) al termine del comma 10 e' inserito il seguente periodo:"La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica";
c) al comma 15, dopo le parole "correzione degli elaborati" sono aggiunte le seguenti "nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici";
d) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
"16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione".
5. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , sono inseriti i seguenti:
"La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo, ne' a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente secondo comma".
6. Agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e di programmazione, nonche' agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianita' nella posizione funzionale medesima e' attribuito, a decorrere dal 1 dicembre 1990, il livello retributivo VIII-bis previsto dall' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 , pari a L. 17.571.000 annue lorde.
7. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione - operatori professionali di I categoria previsto dall' articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , a decorrere dal 1 dicembre 1990 e' inquadrato nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore corrispondente al VII livello retributivo.
8. Il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente al I livello retributivo - addetto alle pulizie - in servizio alla data 1 dicembre 1990 al compimento di tre anni di anzianita' nella posizione funzionale e' inquadrato nel II livello retributivo.
9. Nel comma 13 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , la parola "farmacisti"e' abrogata. Note all' art. 68 :
- Gli art. 18 - 26 - 31 - 33 - 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , cosi recitano:
Art. 18 (Servizio di pronta disponibilita'). - 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. Il comitato di gestione della unita' sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' oper- ative con attivita' continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze personali.
4. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.
7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10'.
9. L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
10. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di 6 pronte disponibilita' nel mese.
12. E' vietata la pronta disponibilita' alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attivita' nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere;
c) ruolo tecnico:
agente tecnico;
ausiliario socio-sanitario;
ausiliario socio-sanitario specializzato;
assistente sociale;
analista centro elaborazione dati, statistici,
sociologi;
d) ruolo sanitario:
capo sala;
terapista della riabilitazione;
psicologi.
13. Alle seguenti figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di funzionalita' della struttura:
farmacisti;
operatori tecnici;
operatori tecnici coordinatori;
infermieri generici;
dirigenti di servizi infermieristici.
14. Alle altre figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.
15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilita' debbono diminuire complessivamente del 15' in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.
16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26 (Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata). - 1. L'aggiornamento professionale e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio e' svolto in orario di lavoro e comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisione ed informatiche;
e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata.
4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verra' istituita apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle disci- pline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.761/1979 .
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti,scelti fra il personale dipendente e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti,di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed,in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione.
11. La partecipazione all'attivita' didattica del personale si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
12. Le attivita' sub b) e c) sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere privilegiata la competenza specifica.
14. All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'.
15. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio, e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50' per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio.
Art. 31 (Permessi, ritardi e recuperi). - 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
4. Lo stesso criterio dovra' essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.
5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.
Art. 33 (Mensa). - 1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalita' sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile.
4. Il dipendente e' tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di L. 1.500 per la durata del presente decreto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Art. 34 (Attivita' sociali, culturali, ricreative). - 1.
Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unita' sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell' art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 per dipendente, fatte salve le situazioni esistenti di miglior favore.
- La legge 27 dicembre 1985, n. 816 recante disposizioni su Aspettative permessi ed indennita' degli amministratori locali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1986 n. 7. L'articolo 2 cosij recita:
Art. 2 (Collocamenti in aspettativa). - Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.
Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale e' altresij rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua, da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.
- L' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , cosij recita:
Art. 45 (Attivita' didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico). - Il personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale puo', a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempreche' compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.
Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati all'attuazione di programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.
Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date al comitato di gestione. Lo stesso comitato puo' richiedere periodiche relazioni sull'attivita' svolta dagli incaricati.
Per finalita' di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma puo' chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso.
Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale competente.
Per il periodo di comando, che non puo' comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianita' di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego.
Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato e' corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
- Gli articoli 10 , 11 e 57 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 , prevedono:
Art. 10 (Congedo straordinario). - Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi:
per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessita' di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi, superato il quale il dipendente e' posto in aspettativa;
per matrimonio, limitatamente a giorni 15;
per gravidanza e puerperio, si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri;
per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse ivi compreso il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e dalla sede di esame;
qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita' limitatamente ad un periodo di 30 giorni. Per le cure termali resta ferma la disciplina di cui all' art. 9 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176 ;
per i periodi contumaciali previsti per le malattie
infettive;
per infermita' temporaneamente invalidante;
per partecipazione a congressi;
per corsi di aggiornamento e di specializzazione;
per lutti o altri gravi motivi.
L'amministrazione, comunque, oltre i casi previsti da particolari disposizioni di legge, previo accertamento della fondatezza della richiesta, puo' autorizzare congedi straordinari non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata massima di 2 mesi.
Il personale, che, a qualunque titolo, ha fruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario.
Il congedo straordinario e' considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti.
Il trattamento economico spettante al dipendente nei periodi di congedo straordinario e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 11 (Recupero di giornate per attivita' lavorative prestate in giornate festive). - Il riposo settimanale co- incide, di regola, con la giornata domenicale. A tal fine il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente,indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro,e' fissato in numero di 52 all'anno,meno le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dal congedo ordinario.
Ove non possa essere fruito nella relativa giornata demenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di regola entro la settimana successiva,in giorno concordato fra l'interessato e il responsabile del servizio,avuto riguardo alle esigenze del servizio.
Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere monetizzato.
Art. 57 (Norme particolari di primo inquadramento). - Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione, operatori professionali di prima categoria (terapisti, massaggiatori non vedenti, ortottisti, logopedisti), in servizio alla data di stipula del presente accordo, e' inquadrato nel 6 livello retributivo.
Il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo sara' inquadrato all'8 livello sino al compimento del 3 anno di servizio e successivamente sara' inquadrato al 9 livello retributivo.
- La circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987 nel commento all' art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , cosij prevede:
Art. 122 (Norma finale di rinvio). - La norma richiede, in sede interpretativa, una chiara indicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 348/1983 che sono da ritenere tuttora vigenti in quanto compatibili.
Un attento esame consente di affermare che ricorrono le suddette condizioni per le seguenti norme:
a) l'art. 8, secondo, terzo e quarto comma (assenze per malattia) il quale va, peraltro, opportunamente coordinato con gli artt. 28 e 29 del D.P.R. 270/1987 , al cui commento si rinvia;
b) gli articoli 9 , 10 e 11 del D.P.R. n. 348/1983 , regolanti, rispettivamente, il congedo ordinario, straordinario ed il recupero di giornate per attivita' lavorative prestate in giornate festive in attesa dell'emanazione dell'accordo intercompartimentale.
In particolare per quanto concerne i rapporti tra congedo ordinario ed aspettative per malattia si richiama il parere n. 223 del 17 novembre 1986 espresso dal Consiglio di Stato, gia' inviato con apposita circolare.
Per la concessione di congedi straordinari per la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione, l'Ente dovra' tenere conto dell'attinenza o affinita' delle materie oggetto dei medesimi con la attivita' svolta o la disciplina conseguita dall'interessato. Si fa, peraltro, rinvio a quanto esplicitato nel commento all'art. 26.
I dipendenti sorteggiati per prendere parte quali componenti di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici del Servizio Sanitario Nazionale non debbono essere considerati ne' in congedo ordinario ne' in congedo straordinario, concretandosi, nella fattispecie, l'ipotesi di assenza per motivi di servizio, ai sensi dell'11 comma art. 9 legge 207/85 .
Pertanto i dipendenti interessati, assenti per i suddetti motivi, devono intendersi in servizio a tutti gli effetti.
Al proposito si segnala che, laddove le disposizioni regionali abbiano regolato la materia dei compensi e del rimborso spese di viaggio e trasferta (se ed in quanto dovute), da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici in attesa del decreto di cui all'art. 6 del DM 30 gennaio 1982, tale compenso deve essere omnicomprensivo e non puo' pertanto, farsi luogo al pagamento di ore di lavoro straordinario ancorche' l'attivita' sia svolta oltre il normale orario di servizio. In mancanza di normativa si applica, invece, il disposto del 7 comma dell' art. 17 del D.P.R. 270/87 , fermo rimanendo il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.
Per quanto concerne i riposi compensati eventualmente spettanti per prestazioni rese in sede di commissione di esame nei giorni festivi, poiche' l'attivita' di componente delle commissioni giudicatrici di pubblico concorso e' da considerarsi attivita' di servizio a tutti gli effetti, si ritiene che, nel caso di specie, trovino applicazione l' art. 33 del D.P.R. 761/1979 integrato dall' art. 11 del D.P.R. 348/1983 , fermo rimanendo quanto affermato a proposito del lavoro straordinario.
c) gli articoli 23 e 46 del D.P.R. 348 riguardanti la figura dell'assistente in formazione non riproposta dal D.P.R. n. 270/1986 devono intendersi abrogati;
d) art. 54. - Non si ritiene, invece, piu' applicabile l'art. 54 del D.P.R. 348 citato, in quanto, essendo considerato norma di primo inquadramento nei confronti del personale in servizio dal 1 gennaio 1983, ha esaurito la propria efficacia;
e) art. 56. - A differenza di quanto previsto nell'art. 95 dell'area medica, nulla e' stabilito per il restante personale gia' in servizio nel caso di passaggio di livello. Si ritiene, pertanto, che tale fattispecie, per il comparto, sia, comunque, regolata dall' art. 56 del D.P.R.
n. 348/1983 , del quale si richiamano le modalita' applica- tive.
Si ritiene, altresij, che il 2 comma del citato art. 56 trovi applicazione anche nel caso di vincita di avviso pubblico sia per l'assimilabilita' della selezione ad una procedura, comunque, di tipo concorsuale, sia perche' il D.P.R. 270/87 trova applicazione anche nei confronti del personale non di ruolo. Tale considerazione vale anche per l' art. 95 D.P.R. n. 270/1986 .
- L'art. 49. del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 , cosij recita:
Art. 49 - 1. Il testo dell'art. 44 e' il seguente:
Istituzione 8 bis - 1. E' istituito un livello retributivo 8 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale.