Articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
Articolo 42Articolo 44
Versione
20 dicembre 1990
Art. 43. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell' articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
Nota all' art. 43 - 109 :
- L' art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 riguardante il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957, prevede:
Art. 82 (Assegno alimentare).- All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Nota agli articoli 43 e 113 :
- L' art.13 della legge 29 marzo 1983,n.93 ,cosi'recita:
"Art.13(Efficacia temporale degli accordi). Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.
La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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