Art. 129. Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione
di cui al comma 6, lettera B), dell'articolo 123 1. I fini, le modalita' operative e la valutazione della produttivita' dell'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , sono quelli indicati negli articoli 101 e 108 dello stesso decreto.
2. La valutazione della produttivita' dell'istituto di cui al comma 1 viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole Unita' Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttivita' oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
c) la riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la farmaceutica esterna ed interna;
e) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;
f) progressiva elevazione degli standards di intervento in materia di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;
g) attivazione e svolgimento di programmi di educazione sanitaria;
h) altri eventuali indici di produttivita', oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale o di Unita' Sanitarie Locali.
3. L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree nell'ambito delle quali le singole Unita' Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetti obiettivo. Lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in particolare, determinare le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo, in ogni caso, possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.
4. Gli Enti individuano, su proposta dei responsabili dei servizi e sentite le Organizzazioni Sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
5. Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le Unita' Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti.
Le Regioni, a loro volta, per i fini del sistema informativo di Governo, riferiscono annualmente al Ministro della Sanita' ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.
6. Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed in relazione al quadro di perseguimento degli obiettivi prefissati.
Nota agli articoli 123 , 124 , 125 , 127 , 129 e 130 :
- Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.
di cui al comma 6, lettera B), dell'articolo 123 1. I fini, le modalita' operative e la valutazione della produttivita' dell'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , sono quelli indicati negli articoli 101 e 108 dello stesso decreto.
2. La valutazione della produttivita' dell'istituto di cui al comma 1 viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole Unita' Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttivita' oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
c) la riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la farmaceutica esterna ed interna;
e) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;
f) progressiva elevazione degli standards di intervento in materia di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;
g) attivazione e svolgimento di programmi di educazione sanitaria;
h) altri eventuali indici di produttivita', oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale o di Unita' Sanitarie Locali.
3. L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree nell'ambito delle quali le singole Unita' Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetti obiettivo. Lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in particolare, determinare le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo, in ogni caso, possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.
4. Gli Enti individuano, su proposta dei responsabili dei servizi e sentite le Organizzazioni Sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
5. Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le Unita' Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti.
Le Regioni, a loro volta, per i fini del sistema informativo di Governo, riferiscono annualmente al Ministro della Sanita' ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.
6. Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed in relazione al quadro di perseguimento degli obiettivi prefissati.
Nota agli articoli 123 , 124 , 125 , 127 , 129 e 130 :
- Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.