Articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
Articolo 74Articolo 76
Versione
20 dicembre 1990
Art. 75. Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale 1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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