Art. 20. Diritto allo studio 1. I permessi di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , qualora le richieste superino il tre per cento delle unita' in servizio presso ciascun Ente all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine, ferma rimanendo la percentuale suddetta:
a) ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi professionali relativi ai profili del ruolo sanitario;
b) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
c) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso; successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera b).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o ((post-universitari)) , sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
3. A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso o per altro corso di studi e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono defi- nite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata.
5. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 .
a) ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi professionali relativi ai profili del ruolo sanitario;
b) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
c) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso; successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera b).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o ((post-universitari)) , sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
3. A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso o per altro corso di studi e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono defi- nite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata.
5. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 .