Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
Articolo 16Articolo 18
Versione
20 dicembre 1990
Art. 17. Passaggio ad altro profilo o ruolo 1. Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle posizioni funzionali dei profili professionali collocati dal I al IV livello retributivo, possono, a domanda, disporre il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro della medesima posizione funzionale, anche di altro ruolo, purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del passaggio e con il solo limite che il profilo professionale richiesto escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono, ai sensi dell' articolo 19 legge 29 marzo 1983, n. 93 .
2. Nel caso di presentazione di piu' domande rispetto ai posti disponibili, i passaggi sono disposti secondo l'anzianita' complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo, anche non continuativo, nella posizione funzionale di provenienza.
3. Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento per stipendio base e salario di anzianita' ed acquisisce dalla data del passaggio le indennita' specifiche del nuovo profilo professionale, ove previste.
4. Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti nel nuovo ruolo o profilo, possono essere previsti appositi corsi di aggiornamento obbligatorio.
Nota all'art. 17:
"- L' art. 19 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , cosij recita:
Art. 19 (Mobilita').- Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilita' all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definiscono."
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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