Articolo 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
Articolo 114Articolo 116
Versione
20 dicembre 1990
Art. 115. Indennita' per servizio notturno e festivo 1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennita' notturna nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una indennita' di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
3. I predetti importi decorrono dal 1› dicembre 1990.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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