Art. 69. Commissioni per la verifica e la revisione della
qualita'
dei servizie delle prestazioni sanitarie 1. In ogni Regione e' costituita la Commissione regionale per la verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) valutare i servizi sanitari in termini di:
adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;
correttezza delle procedure e delle prestazioni;
risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini, ai programmi deliberati e in comparazione con gli standard medi nazionali;
b) promuovere la diffusione delle metodologie per il miglioramento qualitativo delle prestazioni, anche attraverso l'avvio di iniziative specifiche, regionali o locali, di formazione di personale esperto in valutazione e promozione delle qualita' dei servizi e della assistenza sanitaria;
c) convalidare e verificare progetti e programmi di valutazione predisposti a livello di Unita' Sanitaria Locale dall'apposita commissione di cui al comma 7.
3. La commissione e' nominata con provvedimento del Presidente della Giunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione.
4. La Commissione e' composta da:
a) i Presidenti degli Ordini e dei Collegi provinciali del capoluogo regionale;
b) due funzionari regionali scelti nei settori epidemiologico- informativo, dell'assistenza sanitaria, della programmazione sanitaria;
c) sette esperti qualificati nei settori della valutazione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie; della programmazione ed organizzazione dei servizi; della epidemiologia e statistica; della formazione professionale; della assistenza infermieristica (nursing), assistenza farmaceutica e diagnostica strumentale, scelti dalla regione fra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture universitarie e tra i componenti di societa' scientifiche;
d) cinque rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, in modo da garantire la presenza dei diversi profili professionali;
e) un funzionario regionale della carriera direttiva amministrativa, con funzioni di segretario.
5. La commissione regionale invia un rapporto semestrale al Comitato nazionale di cui al comma 11 sui progetti e sui programmi avviati e sui risultati raggiunti.
6. Per la vigenza del presente regolamento, il coordinatore sanitario della Unita' Sanitaria Locale, tenuto conto degli indirizzi regionali e sentito l'Ufficio di Direzione, individua almeno tre tra i seguenti progetti di valutazione della qualita' dei servizi e delle prestazioni, dei quali almeno uno di valenza ospedaliera e uno di valenza territoriale:
a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;
b) consumo di farmaci per giornata di degenza e loro valutazione quanti-qualitativa anche in funzione del rapporto costo-beneficio;
c) tempi di risposta diagnostica intraospedaliera, in rapporto alle attivita' in plus-orario e alla durata media delle degenze;
d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla durata delle esigenze nelle unita' operative a valenza chirurgica e al rapporto tra ricoverati e operati nelle stesse unita';
e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;
f) adozione e valutazione di nuovi modelli di assistenza infermieristica per obiettivi e miglioramento degli aspetti di carattere alberghiero;
g) riscontri anatomo-patologi sui reperti chirurgici e riscontri autoptici sui decessi;
h) valutazione dei servizi di pronta disponibilita' nei settori sanitario, veterinario e igienistico-ambientale, in rapporto ai bisogni prevedibili e alle attivita' effettivamente svolte;
i) valutazione dei servizi e dei programmi adottati in attuazione del Piano Sanitario Nazionale e regionale;
l) qualita' della documentazione clinica e adozione della cartella infermieristica. Ulteriori programmi possono essere aggiunti in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale;
m) valutazione di progetti e di metodologie per la prevenzione delle infezioni ospedaliere.
7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro il termine indicato al comma 3, gli organi della unita' sanitaria lo- cale, i quali procedono, contestualmente, alla costituzione della commissione professionale per la verifica e la revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni della Unita' Sanitaria Lo- cale, la cui composizione, in relazione ai programmi deliberati, e' la seguente:
a) il Presidente dell'ordine o collegio interessato, che la presiede;
b) i responsabili dei servizi interessati;
c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;
d) tre operatori dei servizi interessati;
e) il direttore sanitario e il coordinatore sanitario, nonche' il coordinatore amministrativo per i programmi a valenza organizzativo- gestionale.
8. In relazione alle peculiarita' della verifica e revisione della qualita' nei presidi ospedalieri, la commissione di Unita' Sanitaria Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della direzione sanitaria del presidio ospedaliero di maggiore rilevanza nella Unita' Sanitaria Locale, la quale opera come nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni ospedaliere. Il nucleo operativo e' composto dagli operatori che intendono avviare o hanno in atto programmi di valutazione della qualita', dal direttore sanitario, che ne fa parte di diritto e dal coordinatore sanitario ed opera nell'ambito dei programmi a valenza ospedaliera adottati ai sensi del comma 7.
9. La commissione della Unita' Sanitaria Locale invia semestralmente alla commissione regionale di cui al comma 1 un rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.
10. La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la costituzione delle commissioni regionali e di Unita' Sanitaria Locale determina l'azione sostitutiva a norma della leggi vigenti. Le commissioni operano validamente anche se in composizione ristretta per carenza di designazione di alcuni membri.
11. A livello nazionale il coordinamento delle attivita' di verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni e' affidato ad un comitato nazionale per la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle istituzioni sanitarie.
12. Il comitato, istituito con decreto del Ministro della Sanita', e' presieduto dal Presidente della Federazione degli Ordini dei medici ed e' composto da:
a) i rappresentanti delle federazioni degli ordini e dei collegi;
b) esperti nelle seguenti aree: diagnosi, cura, riabilitazione; prevenzione, sanita' pubblica, farmaceutica e organizzazione dei servizi; epidemiologia, valutazione della qualita' e sistemi informativi; amministrativo-gestionale; essi sono scelti fra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, delle universita', di Enti nazionali di ricerca scientifica e le associazioni scientifiche e culturali mediche, e di altre professionalita' sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;
c) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o suo delegato;
d) sei rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, garantendo la presenza dei diversi profili professionali;
e) il segretario generale del Consiglio sanitario nazionale;
f) sei rappresentanti delle direzioni generali del Ministero della Sanita';
g) un rappresentante del Ministero del Tesoro;
h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;
i) sei rappresentanti delle Regioni;
l) tre rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM;
m) il dirigente generale del Servizio centrale della programmazione sanitaria come responsabile del sistema informativo di governo, con funzioni di coordinamento della segreteria del Comitato.
13. Il Comitato puo' essere articolato in sezioni corrispondenti ad aree distinte di intervento e di valutazione.
qualita'
dei servizie delle prestazioni sanitarie 1. In ogni Regione e' costituita la Commissione regionale per la verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) valutare i servizi sanitari in termini di:
adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;
correttezza delle procedure e delle prestazioni;
risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini, ai programmi deliberati e in comparazione con gli standard medi nazionali;
b) promuovere la diffusione delle metodologie per il miglioramento qualitativo delle prestazioni, anche attraverso l'avvio di iniziative specifiche, regionali o locali, di formazione di personale esperto in valutazione e promozione delle qualita' dei servizi e della assistenza sanitaria;
c) convalidare e verificare progetti e programmi di valutazione predisposti a livello di Unita' Sanitaria Locale dall'apposita commissione di cui al comma 7.
3. La commissione e' nominata con provvedimento del Presidente della Giunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione.
4. La Commissione e' composta da:
a) i Presidenti degli Ordini e dei Collegi provinciali del capoluogo regionale;
b) due funzionari regionali scelti nei settori epidemiologico- informativo, dell'assistenza sanitaria, della programmazione sanitaria;
c) sette esperti qualificati nei settori della valutazione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie; della programmazione ed organizzazione dei servizi; della epidemiologia e statistica; della formazione professionale; della assistenza infermieristica (nursing), assistenza farmaceutica e diagnostica strumentale, scelti dalla regione fra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture universitarie e tra i componenti di societa' scientifiche;
d) cinque rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, in modo da garantire la presenza dei diversi profili professionali;
e) un funzionario regionale della carriera direttiva amministrativa, con funzioni di segretario.
5. La commissione regionale invia un rapporto semestrale al Comitato nazionale di cui al comma 11 sui progetti e sui programmi avviati e sui risultati raggiunti.
6. Per la vigenza del presente regolamento, il coordinatore sanitario della Unita' Sanitaria Locale, tenuto conto degli indirizzi regionali e sentito l'Ufficio di Direzione, individua almeno tre tra i seguenti progetti di valutazione della qualita' dei servizi e delle prestazioni, dei quali almeno uno di valenza ospedaliera e uno di valenza territoriale:
a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;
b) consumo di farmaci per giornata di degenza e loro valutazione quanti-qualitativa anche in funzione del rapporto costo-beneficio;
c) tempi di risposta diagnostica intraospedaliera, in rapporto alle attivita' in plus-orario e alla durata media delle degenze;
d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla durata delle esigenze nelle unita' operative a valenza chirurgica e al rapporto tra ricoverati e operati nelle stesse unita';
e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;
f) adozione e valutazione di nuovi modelli di assistenza infermieristica per obiettivi e miglioramento degli aspetti di carattere alberghiero;
g) riscontri anatomo-patologi sui reperti chirurgici e riscontri autoptici sui decessi;
h) valutazione dei servizi di pronta disponibilita' nei settori sanitario, veterinario e igienistico-ambientale, in rapporto ai bisogni prevedibili e alle attivita' effettivamente svolte;
i) valutazione dei servizi e dei programmi adottati in attuazione del Piano Sanitario Nazionale e regionale;
l) qualita' della documentazione clinica e adozione della cartella infermieristica. Ulteriori programmi possono essere aggiunti in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale;
m) valutazione di progetti e di metodologie per la prevenzione delle infezioni ospedaliere.
7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro il termine indicato al comma 3, gli organi della unita' sanitaria lo- cale, i quali procedono, contestualmente, alla costituzione della commissione professionale per la verifica e la revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni della Unita' Sanitaria Lo- cale, la cui composizione, in relazione ai programmi deliberati, e' la seguente:
a) il Presidente dell'ordine o collegio interessato, che la presiede;
b) i responsabili dei servizi interessati;
c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;
d) tre operatori dei servizi interessati;
e) il direttore sanitario e il coordinatore sanitario, nonche' il coordinatore amministrativo per i programmi a valenza organizzativo- gestionale.
8. In relazione alle peculiarita' della verifica e revisione della qualita' nei presidi ospedalieri, la commissione di Unita' Sanitaria Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della direzione sanitaria del presidio ospedaliero di maggiore rilevanza nella Unita' Sanitaria Locale, la quale opera come nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni ospedaliere. Il nucleo operativo e' composto dagli operatori che intendono avviare o hanno in atto programmi di valutazione della qualita', dal direttore sanitario, che ne fa parte di diritto e dal coordinatore sanitario ed opera nell'ambito dei programmi a valenza ospedaliera adottati ai sensi del comma 7.
9. La commissione della Unita' Sanitaria Locale invia semestralmente alla commissione regionale di cui al comma 1 un rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.
10. La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la costituzione delle commissioni regionali e di Unita' Sanitaria Locale determina l'azione sostitutiva a norma della leggi vigenti. Le commissioni operano validamente anche se in composizione ristretta per carenza di designazione di alcuni membri.
11. A livello nazionale il coordinamento delle attivita' di verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni e' affidato ad un comitato nazionale per la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle istituzioni sanitarie.
12. Il comitato, istituito con decreto del Ministro della Sanita', e' presieduto dal Presidente della Federazione degli Ordini dei medici ed e' composto da:
a) i rappresentanti delle federazioni degli ordini e dei collegi;
b) esperti nelle seguenti aree: diagnosi, cura, riabilitazione; prevenzione, sanita' pubblica, farmaceutica e organizzazione dei servizi; epidemiologia, valutazione della qualita' e sistemi informativi; amministrativo-gestionale; essi sono scelti fra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, delle universita', di Enti nazionali di ricerca scientifica e le associazioni scientifiche e culturali mediche, e di altre professionalita' sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;
c) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o suo delegato;
d) sei rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, garantendo la presenza dei diversi profili professionali;
e) il segretario generale del Consiglio sanitario nazionale;
f) sei rappresentanti delle direzioni generali del Ministero della Sanita';
g) un rappresentante del Ministero del Tesoro;
h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;
i) sei rappresentanti delle Regioni;
l) tre rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM;
m) il dirigente generale del Servizio centrale della programmazione sanitaria come responsabile del sistema informativo di governo, con funzioni di coordinamento della segreteria del Comitato.
13. Il Comitato puo' essere articolato in sezioni corrispondenti ad aree distinte di intervento e di valutazione.