Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
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20 dicembre 1990
Art. 61. Plus orario e sua determinazione 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui la comma 6, punto I, dell' articolo 66, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati, nei limiti del fondo di cui all'articolo 58, come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale laureato della categoria B);
b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario di
riabilitazione, di vigilanza e di ispezione;
c) 2 ore settimanali per il personale infermieristico.
3. Per il personale laureato dirigente dei ruoli amministrativi, professionali e tecnici e, distintamente, per il restante personale amministrativo e per gli assistenti sociali, per i quali sono previsti limiti massimi individuali di plus orario settimanale di 4 ore e di 2 ore, gli accordi quadro regionali definiscono, in relazione alle differenti leggi regionali sull'organizzazione dei servizi, modalita' e ambiti di applicazione dell'istituto.
4. Il plus orario, concordato con le Organizzazioni Sindacali e successivamente deliberato dall'Amministrazione, si integra con il normale orario di lavoro. Il plus orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito orario complessivo individuale cosi' definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo.
5. La misura del plus orario individuale reso puo' trovare compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o in eccesso di plus orario individuale reso nel semestre rispetto a quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche corrispondenti.
6. Fermo restando il disposto dell' articolo 71, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1987, n. 270 , per il periodo di applicazione del presente regolamento la misura del valore orario e' rapportata, per ciascun operatore, al 10% del trattamento economico globale mensile lordo, cosi' come determinato al comma 7, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
7. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57 e' quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 .
Non concorrono alla determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e quelli connessi all'anzianita' di servizio previsti dal presente regolamento. Per il personale neo assunto o nei casi di modifica della posizione funzionale o del profilo o del rapporto di ore successivamente al 31 dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 . E' fatto salvo l'importo del valore orario in godimento qualora piu' favorevole. Dal 1› gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato e' incrementato annualmente di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato per l'anno stesso.
8. Con periodicita' semestrale puo' essere attuata la revisione del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.
9. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cedenza mensile.
10. Le Regioni sono tenute a verificare che le Unita' Sanitarie Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 provvedano ad applicare l'istituto attivando le proce- dure per l'individuazione del plus orario necessario pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai piani di lavoro di equipe, ovvero alla determinazione degli obiettivi di produttivita' attribuendo al personale interessato agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80% del valore massimo fissato per la singola ora di plus orario. Tale acconto sara' restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di produttivita' prefissato in ragione percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalita' sono definite in sede di accordo quadro regionale.
11. In sede di accordo a livello di Enti, gli stessi convengono con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus- orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
12. Al personale soggetto al plus-orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.
13. Al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali, ai sensi degli articoli 27 e 28, nonche' al personale in congedo straordinario ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , compete la corresponsione di una quota fissa pari a quelle riconosciute al personale della categoria D) di pari livello retributivo sul fondo di appartenenza.
14. Qualora nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo programmato si realizzano situazioni di vacanza di organico relativamente a personale impegnato in attivita' di plus- orario o rinunce a plus-orari assegnati, le relative quote di equipe vengono ripartite dalla data della vacanza tra il restante personale componente l'equipe.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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