Articolo 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
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20 dicembre 1990
Art. 132. Norme finali 1. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari, amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita', e' demandata ad una apposita commissione, costituita presso il Ministero della Sanita', composta da esperti designati dal Governo, Regioni ed A.N.C.I., che li definisce entro il 31 dicembre 1990, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.
2. Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanita' e del Tesoro gli accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della Sanita' effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della spesa per incentivazione della produttivita' e per attivita' specialistica convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro, al Dipartimento della funzione pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale incremento non controllato dell'onere.
3. A far data dal 1› dicembre 1990 i compensi previsti a saldo, derivanti dall'istituto della incentivazione della produttivita' di cui al comma 6 dell'articolo 123, non possono essere erogati se non sono state costituite le commissioni tecnico scientifiche per la promozione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 65. In caso di inerzia degli Enti si applica l'articolo 135, comma 10.
4. Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative connesse alle norme contenute nel presente capo, anche in relazione alla specificita' delle realta' interessate, con riferimento al disposto di cui all'articolo 124, comma 6, viene demandata al Ministero della Sanita' Direzione Generale della Programmazione Sanitaria la titolarita' ad attivare una commissione tecnica composta da un rappresentante designato dal Ministero della Sanita', che la presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro, un rappresentante designato dalla Regione interessata ed un rappresentante designato dall'A.N.C.I. L'attivazione di tale commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta delle amministrazioni regionali interessate o delle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative. I verbali della commissione sono trasmessi ai Ministeri e alle Regioni interessati per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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