Articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
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20 dicembre 1990
Art. 55. Mansioni superiori 1. Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilita' dei posti previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare ai sensi dell' articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , e successive modificazioni, le procedure concorsuali per provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali - ancora valide ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , prorogata dal decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 , oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuita' della funzione, a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel comma 1, il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna di esse fissate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 , e successive modificazioni.
4. Le mansioni superiori si configurano, altresi', quando la sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto.
5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima struttura. In caso di piu' aventi titolo, le mansioni superiori sono attribuite al dipendente con maggiore anzianita' nella posizione funzionale di appartenenza. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori consentita nei casi indicati nel comma 1 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non da' titolo ad alcuna retribuzione.
6. Qualora, per giustificati motivi, le procedure di cui al comma 1 non possono essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto al comma 5, al dipendente incaricato delle mansioni superiori con provvedimento formale, secondo le vigenti disposizioni, e' corrisposto un compenso per il periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.
7. In nessun caso puo' farsi luogo al conferimento di mansioni superiori con la procedura di cui al comma 6 per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore amministrativo capo servizio se non siano state attivate le procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera B), per il riassorbimento dei soprannumeri di tali posizioni funzionali, da commisurarsi in rapporto al numero dei servizi amministrativi istituzionali stabiliti dalle leggi regionali.
8. La disciplina di cui al presente articolo ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di inosservanza di quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, si applicano le disposizioni indicate nell' articolo 14, commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207 .
Note all' art. 55 :
- Per l' art. 9 della legge 20 maggio 1985 n. 207 , vedasi nota agli artt. 28 e 96.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 vedi nota all'art. 16.
- L' art. 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , cosi recita:
Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali).- Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (17)
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purche' il trasferimento dei servizi stessi alle unita' sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia gia' a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983.
Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma della leggi 18 marzo 1968, n. 431 (18), e 21 giugno 1971, n. 515 (19), in quanto svolgenti funzioni psicoterapeutiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Il personale dipendente delle unita' sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, e' assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unita' sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini di cui al comma precedente l'interessato e' tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unita' sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.
I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.
- Gli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , cosi recitano:
Art. 1.- 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificita' dell'attivita' svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1.
3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1› gennaio 1988 e non coperti, relativi:
a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unita';
b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.
4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 , che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potra' essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali e' destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilita'. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 .
5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.
6. Le unita' sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga gia' concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 .
7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non e' richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverra' ai sensi dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e del comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 .
8. Sono altresij consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594 , e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67 .
9. Le amministrazioni possono altresij assumere personale per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie, secondo le disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo.
10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.
11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilita' volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, e' soggetto a mobilita' di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art. 2.- 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988.
2. Per gli enti locali e per i loro consorzi le assunzioni potranno essere autorizzate con riferimento anche al rapporto nazionale dipendenti-popolazione.
3. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonche' le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso- concorso presso le scuole e gli istituti di formazione - possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale autorizzazione non e' richiesta per i provvedimenti relativi alle procedure concorsuali.
4. Con le modalita' indicate nel comma 3 l'Amministrazione della difesa predispone ed aggiorna annualmente una programmazione triennale dei reclutamenti e delle immissioni in servizio, delle ferme del personale volontario, dei richiami e dei trattenimenti, in servizio del personale delle Forze armate.
5. A decorrere dal 1› gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 .
- La legge 28 febbraio 1990, n. 37 , di conversione con modificazioni del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 recante Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate nonche' in materia di pubblico impiego e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1990 n. 49.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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