Art. 37. Tutela dei dipendenti dorogenti sindacali 1. Il trasferimento in una unita' operativa, ubicata in localita' diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali egli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all' articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni e Confederazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 25 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 25 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.