Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
Articolo 62Articolo 64
Versione
20 dicembre 1990
Art. 63. Modalita' di determinazione dei fondi di
incentivazione per il personale delle categorie C) e D) 1. Le competenze attribuite al personale della categoria C) nell'anno 1989 vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale con modalita' che vengono definite nell'accordo quadro regionale per l'arco di validita' del presente regolamento.
2. Le Regioni, nell'accordo quadro regionale, in relazione a problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza infermieristica, possono riservare, esclusivamente al personale infermieristico operante nei turni di assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 da prelevare sulla quota attribuita dal fondo sanitario nazionale di parte corrente, nei limiti della quota relativa al risparmio derivante dalla forzata, mancata copertura dei posti vacanti, fino al raggiungimento del limite orario individuale previsto per il personale infermieristico dall'articolo 61, comma 2.
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , restano fissate nella quota minima corrispondente percepita nel 1989 e sono suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionali e tecnico inquadrato nei livelli dal VII all'XI: 2; al personale inquadrato nei livelli dal V al VI: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1. Le competenze derivanti da detto riparto non spettano al personale al quale vengano assegnate ore di plus orario.
4. Il Fondo dei gruppi C) e D), fatto salvo il disposto dell'articolo 58, comma 8, e' ulteriormente e rispettivamente incrementato delle quote pari al 10% e 5% del fondo determinato per il personale medico veterinario, che viene portato in diminuzione del fondo medesimo.
5. Le quote non attribuite al personale della categoria C) vanno ad incrementare il fondo del personale della categoria D).
Nota agli artt. 59 - 63 :
- L' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , cosi recita:
Art. 70 (Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub), 1 comma 6, dell'art. 66).- 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 , dell'unita' operativa che concorre alla prestazione nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale.
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue:
all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;
al fondo comune il 55%.
4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'e'quipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni:
assistente e collaboratore 1
aiuto e coadiutore 1,4
primario ed equiparati,dirigente 1,8
mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:
assistente 1
aiuto. 1,1
primario. 1,2
7. Il fondo comune sara' suddiviso in quote.
L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono, al fondo di cui all'istituto sub II.
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D).
14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formazione del nuovo tariffario.
15. Le quote di cui al fondo comune dell'e'quipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'e'quipe stessa.
- L' art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , cosij recita:
Art. 71 (Plus orario e sua determinazione).- 1.
L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale;
b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione.
In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art.64 3 . I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno,pertanto,applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potra' essere superiore a due ore settimanali.
5. Il rapporto proporzionale fre i diversi
plus-orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.
6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacale e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
7. La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
8. Il testo retributivo per il personale non medico sara' rapportato al 10' del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1› gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
9. Per il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita';
indennita' integrativa speciale;
indennita' annue fisse e continuative;
rateo di tredicesima mensilita'.
10. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario.
11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D).
- Gli articoli 5 , 27 e 28 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , recitano:
Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.
Art. 27 - Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi verificatisi dal 1› luglio 1972.
Art. 28 - Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge, le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennita' giornaliere di maternita' il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
- Per l'art. 4 della stessa legge n. 1204, vedasi nota agli articoli 56 e 112.
- Per l' art. 66 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 , vedi nota agli articoli 57 e 64.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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