Art. 80. Lavoro straordinario 1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza, dovute anche a carenza di organico e per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilita', il monte ore annuo complessivo puo' essere aumentato del 30%.
4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali cosi' determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile per l'unita' operativa di appartenenza, all'interno della quale e' possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto del richiamo in servizio per pronta disponibilita'; del servizio di guardia medica nella previsione del comma 7 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 ; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi.
6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute oltre la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
b) indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 108, comma 1, hanno effetto sulla determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
9. La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno di pari posizione funzionale.
Nota all' art. 80 :
- L' art. 80 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita:
Art. 80 (Turni di servizio ed organizzazione del lavoro). - 1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio.
2. Tale presenza medica e' destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza.
3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva attraverso un funzionale utilizzato delle e'quipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.
4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante:
a) il dipartimento di emergenza, laddove esso e' istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita' secondo i criteri indicati in sede di contrattazione decentrata;
b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale.
6. La guardia medica e' svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unita' oper- ative consenta di garantire tutte le attivita' mediche istituzionali.
7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica puo' essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.
8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza, dovute anche a carenza di organico e per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilita', il monte ore annuo complessivo puo' essere aumentato del 30%.
4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali cosi' determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile per l'unita' operativa di appartenenza, all'interno della quale e' possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto del richiamo in servizio per pronta disponibilita'; del servizio di guardia medica nella previsione del comma 7 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 ; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi.
6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute oltre la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
b) indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 108, comma 1, hanno effetto sulla determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
9. La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno di pari posizione funzionale.
Nota all' art. 80 :
- L' art. 80 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita:
Art. 80 (Turni di servizio ed organizzazione del lavoro). - 1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio.
2. Tale presenza medica e' destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza.
3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva attraverso un funzionale utilizzato delle e'quipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.
4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante:
a) il dipartimento di emergenza, laddove esso e' istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita' secondo i criteri indicati in sede di contrattazione decentrata;
b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale.
6. La guardia medica e' svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unita' oper- ative consenta di garantire tutte le attivita' mediche istituzionali.
7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica puo' essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.
8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato.