Articolo 121 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
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20 dicembre 1990
Art. 121. Mansioni superiori 1. Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilita' dei posti previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare le procedure concorsuali dell' articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , e successive modificazioni, per provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali ancora valide ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , prorogata dal decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 , oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuita' della funzione ed a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel comma 1, il medico dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna fissate dall' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , integrato dall'articolo 117, comma 4, del presente regolamento, dagli articoli 6 e 7, comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128 , e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 , e successive modificazioni.
4. Le mansioni superiori si configurano, altresi', quando la sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto.
5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalita' di individuazione del titolare di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 ed, in mancanza, secondo la procedura prevista dall' articolo 7, comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128 . In tutte le graduatorie annuali previste dall'articolo 7 citato i titoli sono valutati in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro della Sanita' del 30 gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982) per i concorsi di assunzione del personale da sostituire.
6. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non da' titolo ad alcuna retribuzione.
7. Qualora per giustificati motivi le procedure di cui al comma 1 non possano essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto dal comma 6, al dipendente incaricato delle mansioni superiori, con provvedimento formale secondo le vigenti disposizioni, e' corrisposto un compenso per il periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza, per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.
8. La disciplina di cui al presente articolo ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 7 si applicano le disposizioni indicate nell' articolo 14, commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207 .
Nota all' art. 121 :
- Per gli articoli 9 e 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , vedansi rispettivamente note all'art. 28 e 96.
- Per gli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , per il decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 413 , convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37 e per l'art. 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , vedasi note all'art. 55.
- Per l' art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 vedasi nota all'art. 78.
- Gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 , cosi recitano:
Art. 6 (Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario). - Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con piu' di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario.
Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni.
L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario.
Art. 7 (Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti). - L'organizzazione sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi speciali.
La divisione e' diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti.
Il primario vigila sull'attivita' e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilita' dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, e' responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale; inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a lui affidate.
L'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti: ha la responsabilita' delle sezioni affidategli e coordina l'attivita' degli assistenti; risponde del suo operato al primario.
L'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. Tra i piu' aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetta all'aiuto con maggiori titoli.
L'assistente collabora con il primario e con l'aiuto nei loro compiti; ha la responsabilita' dei malati a lui affidati; risponde del suo operato all'aiuto e al primario; provvede direttamente nei casi di urgenza.
In caso di assenza o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono esercitate dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente di turno.
Ai fini delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, l'amministrazione, all'inizio di ogni anno, formula per ciascuna divisione o servizio e in relazione ai titoli posseduti da ciascun aiuto o assistente, da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti dalla legge per i rispettivi concorsi di assunzione, la graduatoria dei predetti sanitari.
La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la continuita' dell'assistenza medica per divisione o gruppi di divisioni affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilita' adeguata ai bisogni ed alle peculiarita' dalle prestazioni nonche' al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale.
- Per gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 vedasi nota all'art. 78.
- Per il decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1982
Note agli articoli 78 e 121 :
- Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 , cosij recitano:
Art. 5 (Veterinario coadiutore).- Il veterinario coadiutore svolge funzioni operative, autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il coadiutore sostituisce il veterinario dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza.
Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Art. 6 (Veterinario collaboratore).- Il veterinario collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di stuido, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Ha la responabilita' per le tattivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti.
La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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