Articolo 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
Articolo 112Articolo 114
Versione
20 dicembre 1990
Art. 113. Effetti dei nuovi stipendi ed indennita'
sul trattamento di quiescienza 1. In ottemperanza al disposto dell' articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento al personale medico e veterinario sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dagli articoli 108, 110 e 111 al personale medico e veterinario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Per detto personale l'importo maturato per classi e scatti alla data di cessazione dal servizio e' rideterminato a decorrere dalla medesima data, sulla base dei valori tabellari iniziali di cui agli articoli 108, comma 1 e 110, comma 1.
Nota agli articoli 43 e 113 :
- L' art.13 della legge 29 marzo 1983,n.93 ,cosi'recita:
"Art.13(Efficacia temporale degli accordi). Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.
La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente