Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
Articolo 28Articolo 30
Versione
20 dicembre 1990
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Versione
6 aprile 1995
Art. 29. Permessi sindacali retribuiti 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'articolo 25, comma 3, non collocati in aspettativa usufruiscono per l'espletamento del loro mandato di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Ente.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 30, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Entrata in vigore il 6 aprile 1995
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