Articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
Articolo 81Articolo 83
Versione
20 dicembre 1990
Art. 82. Mobilita' tra Enti in ambito regionale 1. La mobilita' del personale medico tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie.
2. Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale:
A) Il personale puo' essere trasferito a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio in altra Unita' Sanitaria Locale della stessa Regione con l'osservanza delle seguenti procedure:
1) pubblicita' con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilita' relativi alla copertura dei posti individuati da parte della Unita' Sanitaria Locale interessata nell'albo della Unita' Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilita' deve essere inviata contestualmente alla Regione ed alle altre unita' sanitarie locali per analoga forma di pubblicita';
2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali interessate, sentito nella Unita' Sanitaria Locale di destinazione il parere dell'Ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3);
3) in caso di pluralita' di domande il trasferimento e' disposto dalla Unita' Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata - da effettuarsi in base al curric- ulum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire - da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del Servizio cui il posto si riferisce ove non facente gia' parte dell'Ufficio di direzione, per le posizioni funzionali di IX e X livello retributivo. Possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare,numero dei familiari,distanza tra le sedi), e sociali, secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 81;
4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.
b) In caso di soppressione del posto o verifica di esubero
conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - in applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , nonche' del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109 , il dipendente ha diritto, al trasferimento ad altro posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza, con l'osservanza delle seguenti procedure:
1) l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione - con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna secondo le procedure dell'articolo 81 e di quella disciplinata alla lettera A);
2) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la Regione provvede ad attivare i processi di mobilita' a domanda di cui alla lettera A) con le medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell' articolo 5, commi 3 , 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e successive modificazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate;
3) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione;
4) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato, compete anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione o, se piu' favorevole, una indennita' massima pari a L. 3.500.000. Tale indennita' e' corrisposta a cura dell'ente ricevente ed e' rimborsata dallo Stato sino alla concorrenza massima di L. 3.500.000.
3. Mobilita' tra gli enti del comparto:
a) e' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi ed in base a criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , ed allegato 3 - area medica - del presente regolamento, nonche' della sussistenza negli ordinamenti degli Enti del Comparto diversi dalle Unita' Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocita' nell'applicazione della mobilita';
b) qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle Unita' Sanitarie Locali e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.
Note agli articoli 12 e 82 :
- L' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , cosi recita:
Art. 29 (Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale).- Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.
In caso di esigenze di servizio il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
L'assegnazione temporanea, che non puo' comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non da' diritto a variazioni del trattamento economico.
Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale piu' elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale.
- Per la legge 8 aprile 1988, n. 109 vedere in nota all'art. 8.
- Si trascrive il testo dell' art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 recante: Disposizioni in materia di pubblico impiego, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989:
Art. 5 - 1. Per le unita' sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1 30, e dagli stanziamenti di bilancio.
2. Le unita' sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109 , e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 , e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
3. Per le unita' sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilita' tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle unita' sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 ; e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non riempiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvedera' alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 , e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilita' attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvedera' a disporne, ove possibile, la copertura con le modalita' di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 , e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
6. I termini di cui all' articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , sono prorogati al 31 dicembre 1990.
Nota agli articoli 12, 13, 82 e 83:
- Per le tabelle allegato 2 vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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