Articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
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20 dicembre 1990
Art. 133. Norma transitoria per gli ex medici condotti 1. La validita' della normativa di cui all' articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , integrato dall' articolo 6 del decreto del Ministro della Sanita' 18 novembre 1987, n. 503 , e' prorogata fino al 30 dicembre 1990 solo nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati in attivita' di servizio che non abbiano ancora optato per il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.
2. Ai limitati effetti economici del riconoscimento dell'anzianita' di servizio pregressa, al personale indicato nel comma 1 ed a coloro che hanno effettuato l'opzione tra il rapporto a tempo pieno e quello a tempo definito, ai sensi dell' articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e del decreto del Ministro della Sanita' 18 novembre 1987, n. 503 , e' applicato con decorrenza dal 31 dicembre 1990 il meccanismo di ricostruzione economica gia' previsto dall' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , con riferimento ai valori tabellari stipendiali previsti per il rapporto di lavoro a tempo definito dall'articolo 46 del succitato decreto, secondo la posizione funzionale di inquadramento. vedasi note agli articoli 47 e 116.
Note all' art. 133 :
- L' art. 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita:
Art. 110. (Norma transitoria per gli ex medici condotti). - 1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1› gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 , possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione per l a medicina generale di base, di cui all' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
3. La normativa di cui sopra ha validita' in modo tassativo fino al 30 giugno 1988.
- Il decreto del Ministro della sanita' del 18 novembre 1987, n. 503 , concernente la Esecuzione dell'art. 110 dl D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 , relativo alla determinazione delle funzioni e delle mansioni dei medici ex condotti e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1987. L'art. 6 cosi recita:
Art. 6. - Il trattamento economico e normativo di cui al presente decreto puo' essere esteso, a domanda dell'interessato, dal comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale a favore del restante personale medico, gia' alle dipendenze del comune o di un consorzio di comuni all'atto dell'attribuzione all'unita' sanitaria locale nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , non siano stati assunti i provvedimenti definitivi ai sensi dell' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 e che alla stessa data erano legittimamente titolari di un rapporto convenzionale disciplinato dall' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , limitatamente alla medicina generale di base.
- Gli articoli 46 e 54 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 cosi recitano:
Art. 46. (Personale medico).
Valori annui lordi
====================================================================
Posizione Funziona.|Stipendio |Indennita|Ind.Dir|Indennita|Maggiora.
| |per strut|gen. |Medico- | MD. T.P.
| |ture spe|medica |professio|del 1›
| |cialisti-| |nale di |feb.1985
| |che | |tempo |
| | | |pieno |
| | | | |
| TEMPO PIENO | | |
| | | | |
Assistente medico..| 8.640.000|1.800.000|200.000|6.000.000| 900.000
| | | | |
Coadiuatore sanita.| | | | |
vice direttore san.| | | | |
anno sorresp.......|11.200.000|2.700.000|300.000|7.500.000|1.050.000
| | | | |
Dirigente san.sovr.| | | | |
san.direttore san.| | | | |
primario osped. ex | | | | |
aiuto dirig.ex capo| | | | |
serv.o sezione auto| | | | |
noma,vice direttore| | | | |
sanitario di osped.| | | | |
con oltre 800 posti| | | | |
letto e con almeno| | | | |
5 anni di servizio| | | | |
nella qualifica....|14.000.000|4.000.000| |8.500.000|1.750.000

Al personale apicale medico a tempo definito,cui viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.
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| TEMPO DEFINITO | | |
Assistente medico..| 6.480.000|1.300.000|200.000| |
| | | | |
Coadiutore san.etc.| 8.408.000|1.950.000|300.000| |
| | | | |
Dirigente san.etc..|10.500.000|3.000.000| | |

-Al personale apicale medico a tempo definito, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.
====================================================================
|PERIODO DI FORMAZ. | | |
| (tre anni) | | |
Assistente in | | | | |
formazione.......| 7.700.000|2.000.000| |6.000.000| 900.000

La presente tabella, negli importi complessivi, e' estesa al profilo professionale dei veterinari a far data dal 1› giugno 1985.
Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennita' di dirigenza medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali del 6' ed in successivi aumenti biennali del 2,50' calcolati sul valore dell'ultima classe.
L'indennita' di attivita' specialistica spetta a tutto il personale medico con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.
Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parita' di posizione dell'insieme dei proventi, non potra' in nessun caso super- are per il tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno.
Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennita' medico- professionali di tempo pieno e del 66& non computando le
medesime.
Art. 54. (Norme di primo inquadramento). L'inquadramento economico nei livelli stipendiali di cui agli articoli 37 e 46 e' effettuato a partire dal 1› gennaio 1983 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza fino al 31 dicembre 1982.
La determinazione del nuovo stipendio avviene secondo le disposizioni seguenti:
a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi ha sempre prestato servizio nella qualifica di appartenenza, l'anzianita' viene riconosciuta per intero, secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46, sul valore iniziale del nuovo livello di inquadramento; le eventuali frazioni del biennio maturate alla data del 1› gennaio 1983, tralasciando i periodi inferiori ad un mese, vengono utilizzate per il raggiungimento della successiva classe o scatto;
b) per il personale che all'entrata in vigore dei nuovi stipendi ha prestato servizio anche in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, tale servizio viene valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del corrispondente nuovo livello retributivo.
L'importo risultante dall'applicazione del suesposto criterio viene sommato al valore iniziale del livello di inquadramento ed al totale cosi ottenuto si aggiunge quanto derivante dalla progressione economica relativa al servizio prestato nel livello di appartenenza calcolata secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46.
Qualora la posizione economica cosij determinata si colloca tra due classi o fra l'ultima classe e il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce la classe o scatto immediatamente inferiore.
La somma residua viene mantenuta dal dipendente a tutti gli effetti fino al raggiungimento della successiva classe o scatto e viene, altresi, utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto. Agli stessi fini viene utilizzata l'eventuale frazione di anzianita' inferiore a due anni maturata alla data del 31 dicembre 1982, tralasciando i periodi inferiori ad un mese.
Sara' comunque garantito l'importo maturato per anzianita' in godimento.
La somma predetta aggiuntiva al livello di inquadramento viene inoltre rapportata in ragione di ventiquattresimi al periodo occorrente per l'acquisizione della classe o scatto successivo ed utilizzata ai fini della ulteriore progressione economica.
I suddetti criteri di inquadramento ai fini economici valgono anche per la indennita' per attivita' in strutture specialistiche spettante al personale medico con
esclusione di tutte le altre indennita'.
Ai fini del computo della anzianita' sulla indennita' di tempo pieno, per i medici provenienti dagli ospedali, va considerata esclusivamente la reale anzianita' maturata nell'insieme dei periodi di lavoro prestati con rapporto a tempo pieno.
Per i medici provenienti dagli altri settori tale anzianita' va calcolata nel caso in cui non abbiano potuto esercitare per legge o per regolamento la libera professione. Il mancato esercizio della libera professione dovra' essere dichiarato dall'interessato e risultare dal fascicolo personale dello stesso.
Le maggiorazioni delle indennita' di tempo pieno previste nella tabella di cui al precedente art. 46 implicano una ricostruzione sulla stessa delle anzianita' maturate al 31 dicembre 1982 da effettuarsi con le stesse modalita' di calcolo dettate per la rivalutazione dell'anzianita' dell'indennita' di cui trattasi. I relativi benefici economici saranno erogati a far data dal 1› febbraio 1985.
Ove per effetto di passaggio di qualifica nelle forme previste il dipendente acquisisca entro il 1› gennaio 1985 una nuova posizione economica tabellare, il maggiore beneficio teorico che ne deriva verra' corrisposto a partire dal 1› del mese successivo alla data nel quale e' stato maturato, nelle percentuali previste secondo gli scaglionamenti di cui al successivo art. 55 che saranno appresso indicate.
Al personale che vanta anzianita' di servizio presso settori di pubbliche amministrazioni confluiti anche essi nel Servizio sanitario nazionale - antecedentemente al servizio prestato presso l'attuale settore di provenienza - e per il quale non e' stato corrisposto trattamento pensionistico o indennita' di fine servizio o equivalenti, il servizio prestato viene valutato per intero a tutti gli effetti.
Al personale che risulta equiparto dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 a qualifiche superiori a quella di provenienza nel proprio comparto, l'anzianita' funzionale nella nuova qualifica decorre dal 20 dicembre 1979.
L'anzianita' maturata precedentemente a tale data nella stessa qualifica equiparata va calcolata in ragione del 2 per cento annuo sul nuovo trattamento economico tabellare relativo alla posizione funzionale immediatamente inferiore.
Nei casi in cui si realizza una diversa collocazione nella posizione funzionale in base al requisito di una determinata anzianita', l'anzianita' minima richiesta per il passaggio alla posizione funzionale superiore dovra' essere calcolata sul trattamento economico delle posizioni funzionali immediatamente inferiori.
Al personale che viene assunto anteriormente all'entrata a regime del presente accordo viene corrisposto il trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico per il personale ospedaliero del 24 giugno 1980. A tale trattamento vengono aggiunti i benefici economici derivanti dal presente accordo secondo gli scaglionamenti previsti per il corrispondente personale gia' in sevizio di cui al successivo art. 55.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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