Art. 40. Profili professionali 1. I seguenti profili professionali a decorrere dal 1° dicembre 1990 sono ascritti alle posizioni funzionali corrispondenti ai livelli retributivi sottoindicati:
- agente tecnico ................................. III
- ausiliario socio sanitario ..................... III
- commesso ....................................... III
- operatori professionali di II categoria
(infermieri generici ed infermieri psichiatrici
con un anno di corso, puericultrici,
massofisioterapisti) ........................... V
- operatore tecnico:
- conduttore di caldaie a vapore ............. V
- autista di autoambulanze ................... V
- cuoco con diploma di scuola
professionale alberghiera ................. V
- ((impiantisti elettricisti ed
impiantisti idraulici)) ed
impiantisti manutentori ................... V
2. I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio- sanitario, ricollocati ai sensi del comma 1, e l'ausiliario socio sanitario specializzato gia' collocato nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato. Le attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento e sono distinte in relazione all'assegnazione dei dipendenti interessati ai servizi tecnico economali o socio assistenziali. A tal fine, la dotazione organica complessiva del nuovo profilo - che e' data dalla somma dei posti gia' previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive degli Enti per gli agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati - deve essere distinta in contingenti separati in rapporto alle suddette aree di attivita', ferma restando l'interscambiabilita', nel rispetto dei contingenti, del personale interessato prima dell'espletamento del corso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, e' istituito il profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, ((previo superamento di un apposito corso)) annuale le cui modalita', requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento.
4. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al II livello retributivo del ruolo amministrativo e' istituito il nuovo profilo professionale di fattorino, al quale sono affidati compiti elementari nell'ambito dell'attivita' amministrativa e di archivio.
Per detto profilo e' richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e l'accesso e' disciplinato dall' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni.
- agente tecnico ................................. III
- ausiliario socio sanitario ..................... III
- commesso ....................................... III
- operatori professionali di II categoria
(infermieri generici ed infermieri psichiatrici
con un anno di corso, puericultrici,
massofisioterapisti) ........................... V
- operatore tecnico:
- conduttore di caldaie a vapore ............. V
- autista di autoambulanze ................... V
- cuoco con diploma di scuola
professionale alberghiera ................. V
- ((impiantisti elettricisti ed
impiantisti idraulici)) ed
impiantisti manutentori ................... V
2. I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio- sanitario, ricollocati ai sensi del comma 1, e l'ausiliario socio sanitario specializzato gia' collocato nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato. Le attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento e sono distinte in relazione all'assegnazione dei dipendenti interessati ai servizi tecnico economali o socio assistenziali. A tal fine, la dotazione organica complessiva del nuovo profilo - che e' data dalla somma dei posti gia' previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive degli Enti per gli agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati - deve essere distinta in contingenti separati in rapporto alle suddette aree di attivita', ferma restando l'interscambiabilita', nel rispetto dei contingenti, del personale interessato prima dell'espletamento del corso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, e' istituito il profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, ((previo superamento di un apposito corso)) annuale le cui modalita', requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento.
4. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al II livello retributivo del ruolo amministrativo e' istituito il nuovo profilo professionale di fattorino, al quale sono affidati compiti elementari nell'ambito dell'attivita' amministrativa e di archivio.
Per detto profilo e' richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e l'accesso e' disciplinato dall' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni.