Articolo 13 - Accordo della Legge 26 febbraio 2004, n. 64
Articolo 12
Versione
14 marzo 2004
Articolo 13
Durata e cessazione
Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore e sara' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza.
In caso di investimenti effettuati prima dalla data di scadenza dei presente. Accordo, come previsto nel presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 resteranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data di cui sopra.
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma ii 27 settembre 2000 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(F.to: Rino SERRI) (F.to: Steven AKIGA)
Sottosegretario agli Affari Esteri On. Ministro dell'Industria

PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI NIGERIA
Entrata in vigore il 14 marzo 2004