Articolo 128 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131
Articolo 127Articolo 129
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2 settembre 2010
Art. 128. (Norme transitorie) 1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anche se gia' depositate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. 2. Gli articoli 120 e 122 del Codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Entrata in vigore il 2 settembre 2010
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