Art. 3. Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199 (( 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";
b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "diciotto" e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone delle informazioni occorrenti";
c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva" ))
a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";
b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "diciotto" e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone delle informazioni occorrenti";
c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva" ))