Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 , viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici.
Agli stessi effetti e negli stessi limiti e' riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualita' di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle universita'.