Articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
Articolo 91Articolo 93
Versione
12 novembre 1974
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Versione
13 luglio 1980
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Versione
22 febbraio 1992
Art. 92. Altre incompatibilita' - Decadenza

Il personale, di cui al presente decreto, non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di societa' cooperative ((...))
Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva. (5)
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l' art. 68 comma 1 ) che l' art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , deve essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1992
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