Articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
Articolo 119Articolo 121
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12 novembre 1974
Art. 120. Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte

E' istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.
I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi.
Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Entrata in vigore il 12 novembre 1974