Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 novembre 1974
Art. 8. Requisiti generali di ammissione

Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, e' richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di eta' che e' fissato al 40° anno.
Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti.
I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di eta' e del titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6.
Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.
Entrata in vigore il 12 novembre 1974
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