Articolo 110 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
Articolo 109Articolo 111
Versione
12 novembre 1974
Art. 110. Dimissioni dall'impiego

Il personale di cui al presente decreto puo' dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.
Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.
Entrata in vigore il 12 novembre 1974
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