Articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
Articolo 58Articolo 60
Versione
12 novembre 1974
Art. 59. Esito sfavorevole della prova

In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede:
alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso;
ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Entrata in vigore il 12 novembre 1974
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