Articolo 112 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
Articolo 111Articolo 113
Versione
12 novembre 1974
Art. 112. Dispensa dal servizio

Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita' o persistente insufficiente rendimento.
I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Entrata in vigore il 12 novembre 1974
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