Art. 20.
La pensione annua diretta e' uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'art. 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale e' stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.
La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non puo' essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidita', non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di eta', per gli uomini, e del 52° anno di eta', per le donne.(3)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1973, N. 672))
L'ammontare annuo della pensione escluse le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non puo' superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, ne' puo' essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione.
Se la pensione e' liquidata per invalidita' dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non puo' essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; ne', in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perche' il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente. (3)
(COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1967, N. 583 ).
La pensione annua e' divisa in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 1) che "A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' elevato a lire 288.500 annue." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dallo articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , e' aumentato a lire 461.500 annue." ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 ottobre 1973, n. 672 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971, la misura della percentuale di maggiorazione della retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio di cui all' articolo 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' elevata dal 10 al 12 per cento."; ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che la sostituzione dei commi 4 e 5 del presente articolo decorre dal 1 gennaio 1971.
La pensione annua diretta e' uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'art. 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale e' stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.
La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non puo' essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidita', non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di eta', per gli uomini, e del 52° anno di eta', per le donne.(3)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1973, N. 672))
L'ammontare annuo della pensione escluse le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non puo' superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, ne' puo' essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione.
Se la pensione e' liquidata per invalidita' dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non puo' essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; ne', in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perche' il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente. (3)
(COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1967, N. 583 ).
La pensione annua e' divisa in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 1) che "A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' elevato a lire 288.500 annue." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dallo articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , e' aumentato a lire 461.500 annue." ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 ottobre 1973, n. 672 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971, la misura della percentuale di maggiorazione della retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio di cui all' articolo 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' elevata dal 10 al 12 per cento."; ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che la sostituzione dei commi 4 e 5 del presente articolo decorre dal 1 gennaio 1971.