Articolo 16 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1450
Articolo 15Articolo 17
Versione
20 gennaio 1957
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Versione
26 giugno 1986
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Versione
8 gennaio 1997
Art. 16.
Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 5 e che:
1) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'eta' di 60 anni se uomini, o di 55 anni, se donne;
2) possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell' art. 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 .
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658))
Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.(4)
---------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25.06.1986 n. 30) ha dichiarato illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1997
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